La Toscana è stata la prima regione italiana a disciplinare l’accesso al suicidio medicalmente assistito con la legge regionale n. 16, 14 marzo 2025, che è stata dichiarata illegittima in varie sue parti dalla Corte Costituzionale. Questo studio esamina le sentenze della Consulta sul suicidio assistito evidenziandone i fondamenti, le ambiguità e le contraddizioni, e quali conseguenze pericolose potrebbero derivare sulla vita e sulla salute delle persone più fragili e vulnerabili da una legge parlamentare sul suicidio assistito dal Ssn. Giovanna Razzano è professoressa ordinaria di Diritto costituzionale e pubblico all’Università La Sapienza di Roma e componente del Comitato nazionale per la bioetica. Fra i suoi temi di ricerca vi sono proprio i diritti inviolabili e le questioni bioetiche di inizio e di fine vita. Tra le sue pubblicazioni ricordiamo: Dignità nel morire, eutanasia e cure palliative nella prospettiva costituzionale (Giappichelli, Torino 2014); La legge n. 219/2017 su consenso informato e Dat, fra libertà di cura e rischio di innesti eutanasici (Giappichelli, Torino 2019); ha curato il volume: La missione salute del Pnrr: opportunità e prospettive (Jovene, Napoli 2024).

Ancora una volta la Corte Costituzionale è intervenuta in tema di suicidio assistito e, con la sentenza n. 204 del 29 dicembre 2025, ha dichiarato illegittima gran parte della legge toscana che disciplinava una rapida procedura di aiuto medico a morire, configurata come una prestazione del Servizio sanitario regionale. Per la Corte, infatti, quest’ultima è una norma di principio, che spetta al legislatore statale. Per lo stesso motivo la sentenza ha cancellato la disposizione che considerava il suicidio assistito come una prestazione sanitaria “aggiuntiva” rispetto ai livelli essenziali di assistenza. Sono state poi bocciate le norme che imponevano scadenze stringenti per accedere al suicidio assistito, in quanto per la Corte occorre tempo per valutazioni approfondite, per eventuali ripensamenti e per garantire cure palliative efficaci, capaci di prevenire la richiesta di suicidio assistito.

Pertanto, non potrà più essere considerato come un ritardo burocratico, da qui in avanti, il rigoroso esame di eventuali richieste di suicidio medicalmente assistito.

La sentenza contiene, inoltre, alcune affermazioni significative rispetto al ruolo e alle responsabilità del medico.

Innanzitutto, viene ribadito un aspetto cruciale, già affermato dalla sentenza n. 242 del 2019, capostipite della giurisprudenza costituzionale in materia di suicidio assistito: la Corte ha escluso la punibilità dell’aiuto al suicidio in alcuni casi, «senza creare alcun obbligo di procedere a tale aiuto in capo ai medici. Resta affidato, pertanto, alla coscienza del singolo medico scegliere se prestarsi, o no, a esaudire la richiesta del malato».

In secondo luogo, la Corte ritiene importante che il personale sanitario coinvolto certifichi le modalità di esecuzione della procedura, al fine di evitare possibili responsabilità penali. Infatti, di fronte all’irreversibilità delle conseguenze dell’atto suicida, occorre speciale cura nel verificare la volontà della persona e l’assenza di condizionamenti, perché porre fine a una vita umana non è un comune procedimento amministrativo, date le delicatissime valutazioni che implica.

Sono state inoltre dichiarate incostituzionali quelle norme della legge toscana che aprivano la strada a derive eutanasiche, oltrepassando il perimetro del suicidio assistito1, come la possibilità che la richiesta di suicidio assistito fosse presentata da un delegato del paziente, e che il trattamento – ossia la procedura che culmina con la somministrazione del farmaco letale – potesse essere «sospeso» o «interrotto», con il risultato di far apparire la decisione di porre fine alla vita come affidata ad altri anziché al malato stesso.

Della legge toscana resta insomma ben poco di giuridicamente significativo, e, con riguardo al suicidio assistito, la situazione di chi risiede in Toscana, dopo la sentenza, non differisce sostanzialmente da quella di chi risiede altrove [2]. Le regioni che vorranno intervenire con proprie leggi in questa materia avranno d’ora in poi un margine di intervento estremamente ridotto, mentre è prevedibile che la legge della regione Sardegna – scritta sul modello di quella toscana, ossia sulla base di uno schema fornito dall’Associazione Coscioni – sarà ben presto dichiarata anch’essa parzialmente incostituzionale [3].

I “confini” del suicidio assistito posti dalla Corte Costituzionale

Di fatto, la disciplina vigente sulle condizioni di non punibilità dell’aiuto al suicidio permane, sull’intero territorio nazionale, quella stabilita dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 242 del 2019 e precisata dalla giurisprudenza successiva, secondo cui, benché l’aiuto al suicidio sia un reato (art. 580 Cod. pen.), all’interno di questa fattispecie criminosa vi è una «circoscritta area di non punibilità» per il medico che presta tale aiuto, a condizione che il paziente richiedente soddisfi determinati requisiti: sia affetto da una malattia irreversibile, presenti una sofferenza ritenuta insopportabile, sia capace di prendere decisioni libere e consapevoli e sia sottoposto a trattamenti di sostegno vitale. La verifica di questi quattro requisiti deve poi essere effettuata da una struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale, previo parere dei comitati etici territoriali.

È dunque la Corte costituzionale ad aver stabilito, in Italia, quali siano i confini del suicidio medicalmente assistito. Al contempo, fin dall’ordinanza n. 207 del 2018, la Corte ha sollecitato il Parlamento ad approvare una legge sul suicidio assistito, nel rispetto dei princìpi indicati dalle sue pronunce. Anche le iniziative regionali in materia, come si evince dai preamboli ai testi di legge, non rappresentano altro che una forma di pressione sul Parlamento, volta a indurlo a deliberare una legge che “attui” le sentenze della Corte.

Ma quali sono i princìpi dettati dalla Corte Costituzionale in questi sette anni?

In primo luogo è necessaria una premessa. Va osservato che, con i primi due interventi, ossia con “doppia pronuncia Cappato” (l’ordinanza n. 207 del 2018 e la sentenza n. 242 del 2019), la Corte ha fatto irruzione in un àmbito di altissimo rilievo etico, sociale e politico, dove ogni decisione sarebbe spettata, semmai, al Parlamento, organo rappresentativo. Anche studiosi propensi a legalizzare l’eutanasia hanno criticato severamente queste pronunce, ritenendole un’invasione di campo rispetto alle competenze del legislatore, e una violazione del principio della separazione dei poteri.  Si tratta, fra l’altro, di due decisioni che, per i contenuti e la tecnica utilizzata, non trovano precedenti nella storia della giurisprudenza costituzionale, e che infatti la Corte ha dichiarato di basare sui «propri poteri di gestione del processo costituzionale» [4]. Un aspetto particolarmente criticato, almeno da una parte della dottrina, è quello dell’assenza di un fondamento costituzionale specifico a supporto della legittimazione dell’aiuto medico a morire, poiché dalla Costituzione non emerge la legittimità di comportamenti medici finalizzati ad aiutare i malati nel suicidio [5].

A ogni modo, in queste due prime decisioni, pur affermando che l’art. 580 Cod. pen. è «funzionale alla protezione di interessi meritevoli di tutela da parte dell’ordinamento», la Corte ha giudicato come non conforme a Costituzione la mancanza di una legge che disciplini il suicidio medicalmente assistito, e ha ordinato al Parlamento di deliberarla, dopo aver comunque elaborato essa stessa un quadro regolatorio molto dettagliato. In base a tali regole, non sono mancati, in questi anni, alcuni casi (circa 7) di suicidio medicalmente assistito.

Le ambiguità dei pronunciamenti della Corte Costituzionale

A partire dalle due prime pronunce, si è sviluppata una giurisprudenza controversa, caratterizzata da elementi di ambiguità e da oscillazioni interpretative [6].

Da un lato, la Corte, almeno fino alla sentenza n. 66 del 2025, non ha affermato l’esistenza di un vero e proprio diritto al suicidio assistito e ha comunque costantemente ribadito che non esiste un obbligo di procedere a tale aiuto in capo ai medici. Dall’altro, nelle sentenze n. 132 e n. 204 del 2025, ha invece affermato «il diritto della persona, in relazione alla quale siano state positivamente verificate le condizioni per l’accesso al suicidio medicalmente assistito, di ottenere dalle aziende del Servizio sanitario regionale il farmaco, i dispositivi eventualmente occorrenti all’autosomministrazione, nonché l’assistenza sanitaria anche durante l’esecuzione di questa procedura».

Da un lato, ha ritenuto che l’autodeterminazione della persona «evoca l’idea secondo cui ciascun individuo debba poter compiere da sé le scelte fondamentali che concernono la propria esistenza, incluse quelle che concernono la propria morte». Dall’altro, tale nozione, secondo la Corte, dev’essere sottoposta «a un bilanciamento a fronte del contrapposto dovere di tutela della vita umana» (sent. 135 del 2024). Secondo la sent. n. 242 del 2019, dall’art. 2 della Costituzione [7], così come dall’art. 2 della Convenzione europea per i diritti umani (Cedu) [8], «discende il dovere dello Stato di tutelare la vita di ogni individuo e non quello di riconoscere all’individuo la possibilità di ottenere dallo Stato o da terzi un aiuto a morire». Anzi, come poi chiarito nella sent. n. 50 del 20229, il diritto alla vita è un «valore che si colloca in posizione apicale nell’àmbito dei diritti fondamentali della persona […] da iscriversi tra i diritti inviolabili, e cioè tra quei diritti che occupano nell’ordinamento una posizione, per dir così, privilegiata, in quanto appartengono […] “all’essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana”».

E ancora, da un lato, con la sent. n. 135 del 2024, la Corte ha fornito un’interpretazione molto larga di che cosa siano i «trattamenti di sostegno vitale» (una delle condizioni che, come già visto, rendono non punibile l’aiuto medico a morire), arrivando a dire che possono considerarsi tali quelle procedure che «si rivelino in concreto necessarie ad assicurare l’espletamento di funzioni vitali del paziente, al punto che la loro omissione o interruzione determinerebbe prevedibilmente la morte del paziente in un breve lasso di tempo», con conseguente estensione della platea dei destinatari legittimati a richiedere l’aiuto medico al suicidio. Dall’altro, la medesima sentenza ha riconosciuto che vi è il rischio che, con il suicidio assistito, si crei una «pressione sociale indiretta» sulle persone malate o semplicemente anziane e sole, «le quali potrebbero convincersi di essere divenute ormai un peso per i propri familiari e per l’intera società, e di decidere così di farsi anzitempo da parte».

In seguito, nella sent. n. 66 del 2025, la Corte ha osservato che l’accertamento della genuinità della richiesta del paziente può divenire particolarmente difficoltoso in determinate situazioni, come nelle patologie neurodegenerative; che, inoltre, occorre prevenire il pericolo di abusi a danno delle persone deboli e vulnerabili, «perché in situazioni di fragilità e sofferenza la scelta di porre fine alla propria vita potrebbe essere indotta o sollecitata da terze persone, per le ragioni più diverse»; che poi occorre «contrastare derive sociali o culturali che inducano le persone malate a scelte suicide, quando invece ben potrebbero trovare ragioni per continuare a vivere, ove fossero adeguatamente sostenute dalle rispettive reti familiari e sociali, oltre che dalle istituzioni pubbliche»; che, ancora, «il cosiddetto “diritto di morire”» rischia di diventare un dovere di morire per i più fragili, spesso “invisibili”; che, infine, «un tale scivolamento colliderebbe frontalmente con il principio personalista che anima la Costituzione italiana», da cui deriva «il dovere della Repubblica di rispondere all’appello che sgorga dalla fragilità, in modo che una persona malata possa avvertire la solidarietà attorno a sé non a tratti, non a prolungate intermittenze, ma in via continuativa, attraverso un percorso di effettiva presa in carico da parte del Sistema sanitario e sociale».

La medesima sentenza evidenzia inoltre che oggi, nel nostro Paese, a) non è garantito un accesso universale ed equo alle cure palliative nei vari contesti sanitari, sia domiciliari sia ospedalieri; b) vi sono spesso lunghe liste di attesa (intollerabili in relazione a chi versa in situazioni di grave sofferenza); c) si sconta una mancanza di personale adeguatamente formato e una distribuzione territoriale dell’offerta troppo divaricata; d) la stessa effettiva presa in carico da parte del Servizio sociosanitario, per queste persone, è a volte insufficiente. La sentenza di conclude con uno «stringente appello» al legislatore affinché dia corso a un adeguato sviluppo delle reti di cure palliative e di un’effettiva presa in carico da parte del Sistema sanitario e sociosanitario, al fine di evitare un ricorso improprio al suicidio assistito, ribadendo, al contempo, l’invito al Parlamento ad approvare una legge sul suicidio assistito.

Le contraddizioni della Consulta sui diritti e i doveri

In questo quadro, a dir poco complesso, spiccano tre contraddizioni di enorme peso etico, giuridico e politico.

Il primo nodo sta nel contrasto tra l’affermazione secondo cui dall’art. 2 della Costituzione e dall’art. 2 della Cedu «discende il dovere dello Stato di tutelare la vita di ogni individuo e non quello di riconoscere all’individuo la possibilità di ottenere dallo Stato o da terzi un aiuto a morire» e quella, secondo cui, al contrario, il Servizio sanitario e i comitati etici, in tutto in territorio nazionale, avrebbero dei «compiti», che consistono non solo nel verificare le condizioni di accesso al suicidio assistito, ma anche nella fornitura del farmaco letale, dei dispositivi per l’autosomministrazione, e dell’assistenza sanitaria durante l’esecuzione della procedura; compiti, questi, «il cui adempimento è necessario ai fini della tutela dei diritti costituzionali di cui la persona – in presenza dei quattro requisiti sostanziali individuati – è titolare» [10]. Il concetto è rimarcato altre due volte: in un altro passaggio dello stesso punto si parla di «diritto di essere accompagnata dal Servizio sanitario nazionale nella procedura di suicidio medicalmente assistito» [11]. Tutto questo, di conseguenza, significa che esisterebbe un vero e proprio dovere da parte del Servizio sanitario. Ma ciò smentisce l’affermazione per cui lo Stato ha il dovere di tutelare la vita e non il dovere di aiutare a morire.

La seconda contraddizione risulta in modo particolarmente evidente dalla sentenza n. 204 del 2025. Da un lato, la Corte dichiara illegittima la disposizione della legge toscana che imponeva al Servizio sanitario regionale l’obbligo di eseguire il suicidio assistito, ritenendola una norma di principio riservata al legislatore statale. Dall’altro lato, tuttavia, la stessa Corte afferma che, già in forza della sentenza n. 242 del 2019, chiunque in Italia si trovi nelle quattro condizioni previste avrebbe comunque il diritto di essere accompagnato dal Servizio sanitario nazionale nel percorso di suicidio medicalmente assistito, ricevendo farmaco, dispositivi e assistenza medica per porre fine alla propria vita.

Il forte condizionamento della Corte sul Parlamento

Il terzo punto di tensione è nel fatto che la Corte, da un lato, ha ripetuto in ogni sentenza di non volersi sostituire al legislatore, il quale sarebbe libero di trovare «il punto di equilibrio in astratto più appropriato tra il diritto all’autodeterminazione di ciascun individuo sulla propria esistenza e le contrapposte istanze di tutela della vita umana». Dall’altro, tuttavia, lo spazio residuo di discrezionalità normativa concesso al Parlamento appare talmente ridotto, specialmente dopo le ultime due sentenze, da risultare degradato al rango regolamentare anziché legislativo. I margini di intervento parlamentare risultano in sostanza confinati ad atti tipici della normazione secondaria, come se si trattasse di regolamenti esecutivi, attuativi e di organizzazione. Lo conferma la sent. n. 204 del 2025, dove si è espressamente affermato che quanto indicato dalla Corte «vale a prescindere dalla circostanza che l’attività dei Servizi sanitari regionali e dei comitati etici ivi operanti sia stata o meno regolata nel dettaglio dalla legge (statale o regionale che sia)» [12].

In questo contesto, è chiaro che una legge statale che intenda disciplinare la materia del suicidio assistito – o anche solo prefiggersi “di dare attuazione alla giurisprudenza” – dovrà attenersi agli standard indicati dalla Corte costituzionale, per non correre il rischio di venir dichiarata incostituzionale e, quindi, di essere “riscritta” dalla Corte stessa, la quale può intervenire con sentenze manipolative dei testi legislativi, annullando disposizioni, ma anche aggiungendole (ne è un esempio l’art. 580 Cod. pen., totalmente riscritto dalla sent. n. 242 del 2019). È illusorio, pertanto, proporsi di approvare una “buona” legge sul suicidio assistito, “mite” ed “equilibrata”, e perfino “pro vita”. La legge che la Corte ha sollecitato al Parlamento è concepita come una disciplina di esecuzione, attuazione e organizzazione del suicidio medicalmente assistito. Per conformarsi ai dettami della Corte – ed evitare di essere modificata dai suoi futuri interventi – essa, pertanto, dovrebbe inevitabilmente prevedere il coinvolgimento dei comitati etici e del Servizio sanitario nazionale, non solo nella verifica dei requisiti per la richiesta, ma anche nella concreta attuazione della procedura di suicidio assistito. Nelle ultime due sentenze la Corte ha affermato, infatti, che perfino nella situazione attuale, in cui la legge statale manca, il Servizio sanitario nazionale è gravato dal compito di reperire il farmaco, i dispositivi per l’autosomministrazione, nonché i medici disponibili a fornire l’assistenza.

È impensabile, dunque, che una legge che escluda questo tipo di “accompagnamento” da parte del Servizio sanitario nazionale possa superare indenne il controllo di costituzionalità della Corte, senza incorrere in una dichiarazione di incostituzionalità, in una probabile sentenza manipolativa e, quindi, in una riscrittura complessiva del relativo testo da parte della Corte medesima, con possibili ulteriori dilatazioni degli spazi di legalità dell’aiuto medico a morire.

I rischi di una legge parlamentare sul suicidio assistito

C’è da aggiungere, poi, che una legge non è come una sentenza, anche qualora si limitasse a ricopiarne i contenuti. La legge dispone in generale e in astratto per tutti i possibili casi futuri. Ogni regolazione implica un’autorizzazione, e l’aiuto al suicidio verrebbe inevitabilmente percepito come lecito, possibile, esigibile, una prestazione fra le altre insomma. Negli ordinamenti che hanno legalizzato il suicidio assistito o l’eutanasia, i limiti inizialmente previsti sono stati poi invariabilmente interpretati in modo estensivo, anche in ragione dell’indeterminatezza di formule quali «patologia irreversibile», «sofferenza insopportabile» e «trattamenti di sostegno vitale». Come accaduto in Spagna13, si è inoltre verificato un notevole incremento delle morti “assistite”. La legge rischia, insomma, di ampliare il numero delle persone che ricorrono all’aiuto medico a morire, finora rimasto circoscritto a pochi casi, ancora eccezionali. C’è anche il rischio che i limiti fissati da una legge sul suicidio assistito possano essere cancellati da un referendum.

L’introduzione di norme che legittimano atti finalizzati a provocare la morte dei pazienti avrebbe poi un impatto dirompente sulla medicina e sull’intero Sistema sanitario nazionale. La legge n. 833 del 1978, che ha istituito quest’ultimo, ha infatti come obiettivo la tutela della vita e della salute delle persone, e il sollievo della loro sofferenza. La medicina stessa è orientata alla cura e all’accompagnamento del paziente, anche nell’ultimo tratto della sua vita, attraverso adeguate cure palliative. L’Associazione medica mondiale (la Wma), che riunisce milioni di medici in tutto il mondo, mantiene il principio per cui suicidio assistito ed eutanasia sono contrari all’etica ed estranei alla professione medica. Perfino la definizione di “dispositivo medico”, in àmbito sia europeo sia nazionale, segue questo criterio: si tratta di strumenti volti a curare e ad assistere i pazienti, non a provocarne la morte.

Non è da escludere, pertanto, che dietro la pressione sul Parlamento perché deliberi una legge sul suicidio assistito si nasconda, da parte dei fautori della morte rapida, proprio l’intento di ottenere l’unica cosa che le sentenze di una Corte Costituzionale da sole non possono conseguire: ossia sovvertire l’orientamento univoco del Servizio sanitario nazionale, destinato, secondo la legge che lo istituisce, alla promozione, al mantenimento e al recupero della salute fisica e psichica.

Alla luce di ciò, un Parlamento che intenda esercitare pienamente il proprio ruolo politico, quale primo interprete di una Costituzione ispirata al principio personalista, democratico e di solidarietà sociale, dovrebbe evitare di introdurre una legge sul suicidio assistito. Mai come oggi appare urgente, invece, promuovere la cultura della vita e affrontare la diffusa crisi di speranza, di cui il persistente calo demografico è un indicatore. Legittimare, con legge, la non punibilità dell’aiuto al suicidio nei confronti di chi è gravemente malato esprime invece una cultura dello scarto e un atteggiamento discriminante nei confronti di tutte le persone in condizioni di dipendenza, che potrebbero sentirsi in dovere di morire: per loro, la cura cesserebbe di essere la norma e diventerebbe una delle possibili opzioni, in contrasto con i diritti inviolabili di ogni individuo riconosciuti dalla Costituzione.

Altri fattori e alternative da tenere in seria considerazione

Il Parlamento potrebbe scegliere di dare rilievo ad alcuni passaggi contenuti nelle stesse sentenze della Corte costituzionale. Per esempio, a quelli per cui occorre «contrastare derive sociali o culturali che inducano le persone malate a scelte suicide, quando invece ben potrebbero trovare ragioni per continuare a vivere, ove fossero adeguatamente sostenute dalle rispettive reti familiari e sociali, oltre che dalle istituzioni pubbliche»; ai passaggi che evidenziano il rischio che una legislazione permissiva sul suicidio assistito eserciti una “pressione sociale indiretta” sulle persone malate o semplicemente anziane e sole, «le quali potrebbero convincersi di essere divenute ormai un peso per i propri familiari e per l’intera società, e decidere così di farsi anzitempo da parte». E, soprattutto, a quelli che hanno ricordato come al momento, in Italia, non sia garantito un accesso universale ed equo alle cure palliative, per cui si cadrebbe nel paradosso di legalizzare l’aiuto al suicidio senza avere prima assicurato l’effettività del diritto alle cure palliative [14].

Il Parlamento potrebbe poi scegliere di legiferare, anziché sul suicidio assistito, sul potenziamento dell’assistenza domiciliare integrata, delle residenze sanitarie assistenziali e delle cure palliative, superando gli ostacoli che ne limitano l’effettiva diffusione secondo standard elevati. E potrebbe perfino novellare la legge n. 219 del 2017, sul consenso informato e le Dat, in maniera da escluderne interpretazioni eutanasiche. Infatti, la Corte Costituzionale ha fondato tutta la sua giurisprudenza in materia di suicidio assistito, a partire dalla sentenza n. 242 del 2019, sul presupposto – discutibile – che la legge n. 219 del 2017 consenta al paziente di ottenere il suicidio mediante il rifiuto di cure salvavita; per cui sarebbe stato irrazionale, secondo la Corte, continuare a vietare l’aiuto medico a morire tramite somministrazione di un farmaco ad azione rapida [15].

A supporto di queste opzioni alternative all’approvazione di una legge, si colloca anche la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, che in una sentenza recente ha ricordato non solo che la maggior parte degli Stati aderenti alla Cedu continua a vietare penalmente suicidio assistito ed eutanasia, ma che questi divieti perseguono finalità legittime, come la protezione della vita delle persone vulnerabili, esposte al rischio di abusi; la salvaguardia dell’integrità etica della professione medica, nonché la tutela dei valori morali della società in relazione al significato e al valore della vita umana [16].

Indicativo è poi quanto avvenuto in Francia, dove il 21 gennaio scorso, il Senato, durante l’approvazione della legge sul diritto a morire, ha votato invece un emendamento che garantisce il diritto al «miglior sollievo possibile per il dolore e la sofferenza», escludendo interventi volontari volti a provocare la morte o ad assistere nel morire. Ciò testimonia che certe leggi non sono ineluttabili, ma frutto di una scelta politica di cui è responsabile il Parlamento.

Merita infine attenzione un passaggio particolarmente significativo della sentenza n. 204 del 2025, da cui ha preso avvio la presente riflessione. Con riferimento alla legge toscana, la Corte afferma che «alla Regione è altresì precluso cristallizzare nelle proprie disposizioni princìpi ordinamentali affermati da questa Corte in un determinato momento storico – in astratto, peraltro, anch’essi suscettibili di modificazioni – e oltretutto nella dichiarata attesa di un intervento del legislatore statale». Queste espressioni lasciano intendere una possibile temporaneità di questi nuovi “diritti costituzionali”, e mettono quindi in discussione la stessa solidità dell’intera giurisprudenza in materia di suicidio assistito.

Perché rendere definitivi, allora, tramite una legge, princìpi che la stessa Corte ritiene «suscettibili di modificazioni» e, quindi, di incerta qualità costituzionale?

1 L’eutanasia consiste nell’uccisione intenzionale di un soggetto dipendente per suo presunto beneficio, attraverso azioni od omissioni. Questo comportamento è riconducibile al reato di omicidio del consenziente (art. 579 Cod. pen.), norma che il referendum “sull’eutanasia”, promosso dall’Associazione Luca Coscioni, avrebbe voluto abrogare e che invece è rimasta vigente, in quanto la Corte Costituzionale, con sent. n. 50 del 2022, ha dichiarato l’inammissibilità della stessa richiesta referendaria. Il suicidio assistito, invece, avviene quando è la persona stessa a porre in essere l’ultimo atto che provoca la propria morte, sia pure con l’aiuto di un altro soggetto che le fornisce strumenti e supporto. Quest’ultima situazione è riconducibile al reato di istigazione o aiuto al suicidio (art. 580 Cod. pen.), che la Corte ha dichiarato parzialmente incostituzionale laddove non preveda la non punibilità di chi aiuta un altro a suicidarsi, in presenza di alcune condizioni.

2 Rimane in vigore, della legge toscana, la norma che prevede commissioni multidisciplinari permanenti per valutare le richieste di aiuto al suicidio assistito e stabilirne le modalità. Nelle altre regioni queste funzioni, laddove siano arrivate richieste, sono state affidate a commissioni ad hoc.

3 Anche la legge sarda sul suicidio assistito, la n. 26 del 18 settembre 2025, è stata infatti impugnata dal Governo e portata all’attenzione della Corte Costituzionale.

4 Così l’ordinanza n. 207 del 2018, con cui la Corte, con una sorta di ultimatum, ha concesso un anno di tempo al Parlamento perché deliberasse una legge sul suicidio assistito secondo le indicazioni fornite, pena un proprio intervento (la sent. n. 242 del 2019, appunto). Nel frattempo l’art. 580 Cod. pen., sul reato di aiuto al suicidio, si sarebbe dovuto considerare “inapplicabile”.

5 Significativa la critica di N. Zanon, “I rapporti tra la Corte Costituzionale e il legislatore alla luce di alcune recenti tendenze giurisprudenziali”, Federalismi, 27 gennaio 2021, che all’epoca era giudice costituzionale, il quale ha così rivelato di non essere in sintonia con le decisioni adottate dalla maggioranza del collegio giudicante.

6 Oltre alle due pronunce menzionate, rientrano in questo filone giurisprudenziale sul c.d. “fine vita”, le sentenze n. 50 del 2022, n. 135 del 2024 e nn. 66, 132 e 204 del 2025.

7 Dove la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo.

8 Secondo cui il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge e nessuno può essere intenzionalmente privato della vita.

9 Si tratta della sentenza con cui la Corte ha dichiarato inammissibile il referendum “sull’eutanasia” o, meglio, sull’abrogazione parziale dell’art. 579 Cod. pen., che punisce l’omicidio del consenziente.

10 Sent. n. 204/2025, punto 2.4, che richiama la sent. n. 132/2025, punto 4.2.

11 Punto 8.1.

12 Corsivo mio.

13 Dopo l’entrata in vigore della Ley Orgánica 3/2021, nel giugno 2021, secondo l’ultimo Informe Anual del Sistema Nacional de Salud del ministero della Sanità spagnolo (dicembre 2025), il numero di prestazioni effettuate è cresciuto costantemente ogni anno: 2021 (giugno-dicembre), 75 decessi; 2022, 288 decessi; 2023, 334 decessi; 2024, 426 decessi, con un incremento del 27,5% rispetto all’anno precedente.

14 Sentenze n. 242 del 2019 e n. 66 del 2025.

15 Come osservato da più parti, la Corte ha operato un’erronea assimilazione tra la rinuncia alle cure – che non equivale né all’eutanasia né al suicidio assistito – e condotte intenzionalmente finalizzate a provocare la morte.

16 Corte di Strasburgo, sent. Karsai c. Ungheria, 24 giugno 2024, § 137.