Giovanna Razzano è Ordinaria di Diritto costituzionale e pubblico nell’Università La Sapienza di Roma e componente del Comitato Nazionale per la Bioetica. Nelle sue pubblicazioni ha approfondito molteplici tematiche, con una particolare attenzione alle sfide poste dal progresso scientifico alla dignità della persona.
«Nel vostro applauso ravviso un saluto per la donna che per la prima volta parla in quest’aula. Non un applauso dunque per la mia persona, ma per me quale rappresentante delle donne italiane che ora, per la prima volta, partecipano alla vita politica del Paese».
Furono queste le parole pronunciate il 1° ottobre 1945 dall’on. Angela Guidi Cingolani, prima donna nella storia a prendere la parola nell’aula di Palazzo Montecitorio, ove era riunita la Consulta nazionale. Nell’ottantesimo anniversario dell’Assemblea costituente, insediatasi il 25 giugno 1946, appare opportuno tornare a riflettere sul ruolo delle donne in quel momento fondativo della Repubblica.
Il loro contributo, infatti, non si esaurì in una mera presenza, ma si tradusse in un intervento sostanziale, e incise sull’elaborazione della nuova Costituzione. Furono in particolare le Madri costituenti a farsi interpreti di una politica fondata sulla concretezza dei bisogni, portando nel perimetro costituzionale il valore delle relazioni, della famiglia, dell’uguaglianza sostanziale e della tutela della persona, sempre attente alle condizioni segnate da maggiori difficoltà o comunque meritevoli di un intervento sussidiario da parte dello Stato.

Angela Maria Guidi Cingolani, 1948
Ripercorrere il contributo delle donne alla vita pubblica significa quindi andare oltre il dato formale del diritto di voto. Va ricordato, per inciso, che questo non fu introdotto in occasione del referendum istituzionale del 2 giugno 1946 e delle contestuali elezioni per l’Assemblea costituente, ma risale al Decreto Legislativo Luogotenenziale (D. Lgs. Lgt.) n. 23 del 1945, il quale fu completato, quanto al diritto di elettorato passivo (ossia l’eleggibilità), dal D. Lgs. Lgt. n. 74 del 1946.
Quest’ultimo, all’art. 1, dichiarò che «l’esercizio del voto è un obbligo al quale nessun cittadino può sottrarsi senza venir meno ad un suo preciso dovere verso il Paese in un momento decisivo della vita nazionale», mentre all’art. 7 proclamò che «sono eleggibili all’Assemblea costituente i cittadini e cittadine italiani che, al giorno delle elezioni, abbiano compiuto il 25° anno di età».

Donne al voto del 2 giugno 1946
Diritto e dovere
Il voto femminile del 2 giugno 1946 e l’elezione delle prime rappresentanti in Assemblea costituente si configurò pertanto come espressione di diritto e di dovere, di progresso sociale e di esercizio di sovranità popolare, di conquista e di responsabilità per la ricostruzione del Paese.
Senza la componente femminile – che rappresentava oltre la metà degli aventi diritto – la democrazia costituzionale sarebbe risultata, d’altra parte, strutturalmente incompleta e contraddittoria rispetto ai princìpi di uguaglianza e pari dignità sociale, all’obiettivo del pieno sviluppo della persona umana e alla partecipazione effettiva di tutti all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese, secondo l’art. 3 della Costituzione.
Tale passaggio storico assume un significato ancora più chiaro se collocato nella traiettoria che muove dalla legge n. 1176 del 1919. Quest’ultima, pur segnando un certo avanzamento, con l’abolizione dell’autorizzazione maritale1, continuava a escludere le donne dagli impieghi pubblici che implicassero poteri pubblici giurisdizionali o l’esercizio di diritti e di potestà politiche, o che attenessero alla difesa militare dello Stato.
Un’esclusione che perdurò fino al 1960, quando la Corte costituzionale dichiarò finalmente illegittime tali norme. Con la sentenza n. 33 del 1960 la Corte affermò che la diversità di sesso, in sé e per sé considerata, non può essere mai ragione di discriminazione legislativa e comportare un trattamento diverso degli appartenenti all’uno o all’altro sesso davanti alla legge:
«Una norma che questo facesse violerebbe un principio fondamentale della Costituzione, quello posto dall’art. 3, del quale la norma dell’art. 51 è non soltanto una specificazione, ma anche una conferma»2.
La pronuncia rappresentò uno snodo decisivo nel processo di attuazione della Costituzione, contribuendo a rimuovere uno degli ostacoli più significativi alla piena cittadinanza femminile.
In seguito, la legge n. 66 del 9 febbraio 1963, sancì l’accesso delle donne «a tutte le cariche, professioni ed impieghi pubblici, compresa la Magistratura, nei vari ruoli, carriere e categorie, senza limitazione di mansioni e di svolgimento della carriera, salvi i requisiti stabiliti dalla legge».
Il rilievo decisivo di quel 3,7%
Tornando al 1946, la presenza delle 21 donne nell’Assemblea costituente, per quanto numericamente contenuta (rappresentavano il 3,7% dei componenti), ebbe un rilievo qualitativo decisivo per il ruolo di sollecitazione, proposta e vigilanza che svolsero.
Esse apportarono un patrimonio di esperienze maturate nella Resistenza, nelle organizzazioni sindacali, nell’impegno sociale, politico e culturale3. Superando le divisioni ideologiche, le Costituenti seppero convergere su temi centrali quali la dignità della donna nella famiglia e nel lavoro, la conciliazione tra tali àmbiti, la tutela dell’infanzia e della gioventù, promuovendo garanzie che non fossero espressione di mero egualitarismo, ma piuttosto riconoscimento della peculiare identità femminile, presupposto di una parità effettiva4.
Emblematico fu l’apporto in materia di lavoro femminile. Furono sottoposte all’attenzione dell’Assemblea le condizioni di sfruttamento e marginalizzazione che caratterizzavano l’occupazione delle donne, e si mise in luce la necessità di una tutela che non si esaurisse nel riconoscimento formale del diritto al lavoro, ma che garantisse condizioni effettive di eguaglianza.
In questa prospettiva si colloca il contributo alla formulazione dell’art. 37, che sancisce il diritto della donna lavoratrice a condizioni di lavoro che consentano l’adempimento della sua «essenziale funzione familiare»5 e assicurino alla madre e al bambino una speciale protezione. Tale disposizione riflette l’obiettivo – sempre attuale – di coniugare lavoro e responsabilità familiari, per impedire che dalla maternità e dalla cura del bambino possano derivare conseguenze negative e discriminatorie, ostacolando di conseguenza la parità dei diritti della donna lavoratrice6.
Più in generale, le Madri costituenti, soprattutto di area democristiana7, portarono in Assemblea una visione personalista e insieme “comunitaria”, fondata sulla convinzione che la persona umana si realizza nell’impegno per gli altri, e che la responsabilità dello Stato non debba limitarsi a proclamare libertà astratte, ma debba riconoscere e promuovere la persona nella concretezza delle sue relazioni fondamentali (famiglia, scuola, lavoro).
Tale visione traeva ispirazione dal pensiero di J. Maritain ed E. Mounier ed era già stata articolata nel Codice di Camaldoli, programma di princìpi e indirizzi politici ispirati alla dottrina sociale cristiana, elaborato fin dal 1943 da un gruppo di intellettuali cattolici, fra cui l’on. Laura Bianchini.
Famiglia, scuola, lavoro
Quanto al ruolo della famiglia, le Costituenti contribuirono a sottolinearne la centralità quale «società naturale fondata sul matrimonio» (art. 29)8, insieme al valore peculiare della maternità, dell’infanzia e della gioventù (art. 31), rivendicando con forza il riconoscimento costituzionale – e dunque pubblico, e non meramente individuale – di tali dimensioni, nonché la necessità di adeguate garanzie economico-sociali9.
Al tempo stesso, proprio a partire da questa valorizzazione della dimensione pubblica della famiglia, le Costituenti si opposero a una concezione gerarchica e patriarcale dei rapporti familiari, ancora radicata nell’ordinamento previgente e nel Codice civile del 1942, promuovendo una visione fondata sulla pari dignità morale e giuridica dei coniugi, consacrata nell’art. 29, sebbene attuata solo molto tempo dopo, con la riforma del diritto di famiglia (legge 19 maggio 1975, n. 151).
Notevole fu poi l’impegno delle Costituenti per la scuola, l’istruzione e l’educazione, nella consapevolezza che la ricostruzione morale del Paese, dopo la devastazione della guerra, del fascismo, della violenza e del disprezzo della vita delle persone, dovesse passare attraverso la formazione e la rigenerazione culturale10.
Alcune di loro, come Laura Bianchini, si impegnarono, in particolare, affinché fosse garantita l’istruzione pubblica, evitando, al contempo, che lo Stato tornasse a configurarsi come “etico”, monopolizzando il sapere senza riconoscere il ruolo dei genitori e delle formazioni sociali, né il valore del pluralismo.
Con riguardo ai rapporti economici e allo sviluppo sociale, le Costituenti posero l’accento sul significato del lavoro per la dignità della persona. Angela Guidi Cingolani – forte della sua esperienza di ispettrice del lavoro presso il ministero dell’Economia nazionale – nel menzionato discorso del 1945 dinanzi alla Consulta nazionale, declinò una visione del lavoro come «manifestazione della partecipazione dell’uomo all’opera divina di conservazione e di progresso nel mondo», affermando:
«Noi donne, specialmente quelle tra di noi che vivono la vita delle organizzazioni dei lavoratori nella unità sindacale, abbiamo questa visione di una nuova dignità del lavoro. Questa dignità innalza i lavoratori alla responsabilità del processo produttivo come una sicura e provvidenziale opera di formazione e di educazione, onde arrivare, scomparso il salariato, a una superiore convivenza umana, basata su di un’ampia giustizia cristiana».
In sede di Assemblea costituente, nella seduta del 3 maggio 1947, l’on. Guidi sostenne poi che il miglioramento delle condizioni di lavoro dovesse essere affrontato a livello internazionale, tutelando sia gli italiani emigrati all’estero, sia i lavoratori stranieri presenti in Italia.

Le 21 Madri costituenti
Un’eredità che ci interpella
Nel loro insieme, questi interventi mostrano come l’apporto delle donne alla Costituente non si sia limitato alla rivendicazione di diritti “di categoria”, ma abbia inciso in profondità sulla struttura assiologica della Costituzione, contribuendo alla definizione di un modello di democrazia sostanziale, attento alle condizioni concrete di vita e alla promozione sociale.
A distanza di ottant’anni, tale eredità si proietta nel presente e interpella le politiche pubbliche. Nonostante i progressi compiuti, persistono infatti significative disuguaglianze nell’accesso al lavoro, nelle retribuzioni e nella partecipazione ai luoghi decisionali. Ne è indice il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ormai in fase di conclusione, che individua ancora una volta la parità di genere tra le tre priorità trasversali – insieme ai giovani e al Mezzogiorno – da integrare in tutte le “missioni” del Piano, nel tentativo di superare, in particolare, la difficile conciliazione tra vita familiare e lavoro, tra le cause del preoccupante indice di natalità. Si tratta di un segnale che conferma come la piena attuazione dei princìpi costituzionali resti un compito ancora in larga parte da realizzare.
In molti casi non basta l’eliminazione degli ostacoli formali, ma occorrono anche interventi capaci di incidere sulle dinamiche sostanziali di accesso agli incarichi direttivi e gestionali. Indicativo, fra i tanti, il caso della magistratura: sebbene le donne costituiscano oggi la maggioranza dei magistrati in servizio, esse risultano ancora sottorappresentate negli incarichi direttivi, nonché negli organi di autogoverno. Le posizioni di vertice restano prevalentemente maschili, e la presenza femminile nello stesso Consiglio Superiore della Magistratura non riflette il peso numerico delle donne magistrato.
In questa prospettiva, l’anniversario dell’Assemblea costituente e dell’ingresso delle donne nella cittadinanza politica non si esaurisce in una celebrazione storica, ma sollecita una riflessione critica sul grado di realizzazione del progetto costituzionale. Il processo avviato nel 1946 e consolidato con la Costituzione non rappresenta infatti un punto di arrivo, ma l’inizio di un percorso ancora aperto, che interpella le istituzioni e la loro capacità di valorizzare pienamente il contributo delle donne alla vita pubblica e sociale, nella consapevolezza che ogni limitazione della partecipazione femminile, anche indiretta, rappresenta una regressione rispetto al progetto costituzionale originario.
1 Tale legge permise alle donne sposate di compiere atti giuridici, stipulare contratti o gestire il proprio patrimonio, senza bisogno del consenso del marito.
2 L’art. 51 dispone, infatti: «Tutti i cittadini dell’uno e dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge». A seguito della legge costituzionale n. 1 del 2003, a questo comma è stato aggiunto il seguente periodo: «A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini».
3 M. Gigante (a cura di), I diritti delle donne nella Costituzione, Editoriale Scientifica, Napoli 2007, p. 16.
4 Cfr. Le 21 deputate all’Assemblea costituente, pubblicazione della Camera dei Deputati, 2023. www.giovani.camera.it
5 La formulazione fu sostenuta dalle deputate democristiane, in particolare da Maria Federici e Angelina Merlin. Anche Teresa Noce, eletta nelle file del Pci, sostenne che la maternità fosse da considerarsi non soltanto una funzione naturale della donna ma, soprattutto, una missione sociale.
6 Cfr. M.V. Ballestrero, La Costituzione e il lavoro delle donne. Uguaglianza, parità di trattamento, pari opportunità, in M. Gigante (a cura di), I diritti delle donne, cit., pp. 75 ss. Cfr. inoltre Corte cost., sent. n. 61 del 1991.
7 Cfr al riguardo M.L. Sergio, La questione femminile. Donne e percorsi di partecipazione democratica, in Andrea Ciampani, Giuseppe Ignesti (a cura di), Storia della Democrazia cristiana. vol. 1: 1942-1946, Studium, Roma 2026.
8 Definizione formulata da Filomena Delli Castelli, nella seduta del 19 aprile 1947.
9 Come richiesto, in particolare, attraverso le Relazioni presentate nella Commissione per la Costituzione, da Maria Federici, Nilde Iotti, Teresa Noce e Angela Merlin.
10 D. Gabusi, Per un “disarmo” degli spiriti. Percorsi di educazione alla pace negli editoriali clandestini di Laura Bianchini (1943-1945), in F. De Giorgi (a cura di), Cantieri di pace nel Novecento. Figure, esperienze e modelli educativi nel secolo dei conflitti, il Mulino, Bologna 2018, pp. 125-150.