Numero 788 · ottobre 2026 AccediAbbonarsi
Pubblico & Privato nel diritto della Chiesa

Pubblico & Privato nel diritto della Chiesa

di Gaetano Lo Castro

gennaio 2022

Giovedì 21 ottobre, nell’Aula Magna «Giovanni Paolo II» della Pontificia Università della Santa Croce (Roma), si è svolta la presentazione dell’opera in due volumi Studi sul diritto del governo e dell’organizzazione della Chiesa, che raccoglie testi di eminenti specialisti per il settantesimo compleanno del vescovo Juan Ignacio Arrieta, professore emerito della Facoltà di Diritto canonico nella stessa università, di cui è stato anche Decano, nonché attuale Segretario del Pontificio Consiglio per i Testi legislativi. Hanno preso la parola il Gran Cancelliere dell’Università della Santa Croce, mons. Fernando Ocáriz, e il Segretario di Stato di Sua Santità, cardinale Pietro Parolin. Il professore emerito dell’Università romana «La Sapienza», Gaetano Lo Castro, ha svolto la relazione pubblicata in queste pagine.

Si deve a Ulpiano (m. 228) la celeberrima distinzione fra pubblico e privato riportata in apertura sia del Digesto sia delle Istituzioni giustinianee; definizione che rappresenta il punto di riferimento iniziale della secolare riflessione sul problema. «Di questo studio», diceva Ulpiano, «vi sono due positiones. Il diritto pubblico è quello che riguarda lo Stato romano; il privato quello che concerne l’utilità dei singoli. Vi sono materie, infatti, che hanno un rilievo di utilità pubblica, altre di utilità privata»1.

Secondo un’interpretazione di tale passo, che nel rigoglioso rinascere degli studi giuridici nel medioevo poté essere attribuita al Piacentino, eminente glossatore del XII secolo, le due positiones alluderebbero ad altrettante parti del diritto diversificate per i loro contenuti: vale a dire, al diritto pubblico spettava trattare le res sacra, i sacerdotes ,i magistratus; al diritto privato, invece, le res privata2; onde la distinzione sarebbe stata appunto reale, riguardando le materie regolate dalle norme; a tale interpretazione, si contrappose, per prevalere nella storia del pensiero giuridico, l’interpretazione di un altro grande glossatore dello stesso periodo, Azzone, di poco più giovane del Piacentino, accolta alla fine dalla glossa accursiana e da questa transitata come patrimonio comune alla scienza giuridica successiva; per Azzone le due positiones ulpianee si limiterebbero a esprimere soltanto due diverse metodiche di studio del diritto3; riguarderebbero cioè soltanto le norme in sé considerate, indipendentemente dai loro contenuti, indipendentemente cioè da quel che esse dispongono. Ma, a parte questo, come mai quella partizione-distinzione ha suscitato nella scienza giuridica nel corso dei secoli un particolare fascino, un fascino tale da renderla ferma, inattaccabile e quasi indiscutibile?

Il fondamento metafisico alla base del Diritto

A mio modo di vedere ciò è dovuto al fatto che essa configura, nel campo del diritto, problemi di natura teorica che trascendono la partizione stessa, trascendono pure il diritto, per toccare attraverso successivi gradi di astrazione i temi fondamentali dell’uomo, del suo essere in società, dell’affermazione in questa della sua personalità e della sua coscienza, per culminare, secondo la visione cristiana, nella storia della sua salvezza.

Il seguito è riservato agli abbonati

Studi cattolici per intero: 11 numeri l’anno, l’archivio online e il 20% su tutti i libri Ares. Abbonamento da 80 € l’anno, 29 € sotto i 26 anni.

Questo articolo prosegue nel fascicolo. Con l’abbonamento si legge per intero, insieme a tutti gli altri di Studi cattolici.